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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 25   delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale determinerà con propria deliberazione i canoni da applicare per le concessioni attinenti al demanio idrico secondo procedure e norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

(2)  La Giunta provinciale può altresì autorizzare con propria deliberazione aggiornamenti periodici dei canoni stessi.

(3)  Le infrastrutture agrarie e forestali sono esenti dal canone, ai sensi dell'articolo 200 del T.U. per la finanza locale R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni.

massimeDelibera 25 gennaio 2022, n. 44 - Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49 e ridefinizione dei canoni di concessione attinenti al demanio idrico