(1) La Giunta provinciale, o per sua delega l'assessore provinciale competente in materia, può concedere il diritto di superficie su aree del demanio idrico, compatibilmente con il buon regime delle acque, ai fini della costruzione o del mantenimento di opere pubbliche o di pubblico interesse, nonché di altre opere soggette all'iscrizione al catasto edilizio urbano, per una durata massima di trenta anni, salvo rinnovo.79)