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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 21/bis

(1) La Giunta provinciale, o per sua delega l'assessore provinciale competente in materia, può concedere il diritto di superficie su aree del demanio idrico, compatibilmente con il buon regime delle acque, ai fini della costruzione o del mantenimento di opere pubbliche o di pubblico interesse, nonché di altre opere soggette all'iscrizione al catasto edilizio urbano, per una durata massima di trenta anni, salvo rinnovo.79)

79)
L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 3 della L.P. 12 ottobre 1995, n. 19.