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a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 341)
Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1975, n. 37.

Art. 6

(1)  Le opere di cui alla presente legge sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Per la loro approvazione non è richiesto alcun parere ed alcuna autorizzazione.

(2)  Il comune beneficiario può affidare l'esecuzione dei lavori in concessione ad altri organismi di diritto pubblico o ai Corpi dei vigili del fuoco volontari. In questo caso il comune può trasferire il contributo assegnato dall'Agenzia per la protezione civile  per la realizzazione dell'opera all'organismo di diritto pubblico o al Corpo dei vigili del fuoco volontari secondo modalità da definirsi con apposita convenzione fra il comune e la struttura esecutrice.15) 

15)
L'art. 6,  comma 2,  è stato aggiunto dall'art. 18 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e poi così modificato dall'art. 15, comma 13, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.