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a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 341)
Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1975, n. 37.

Art. 8/bis

(1)  Le disposizioni della presente legge si applicano anche per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità delegate dallo Stato alla Provincia autonoma di Bolzano con il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320.16)

16)
L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 13 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1