In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 341)
Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1975, n. 37.

Art. 1         delibera sentenza

(1)  Per eseguire opere atte a prevenire calamità pubbliche, per interventi finalizzati al pronto soccorso della popolazione in caso di calamità nonché per provvedere, in occasione di dette calamità, alle opere di pronto intervento, quali puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre opere a tutela della pubblica incolumità, nonché al ripristino provvisorio dei collegamenti stradali e delle infrastrutture primarie, l'Agenzia per la protezione civile  può: 2)

  1. disporre direttamente l'esecuzione delle opere;
  2. concedere sussidi ai comuni ed alle comunità comprensoriali;
  3. disporre direttamente tutti i servizi e tutte le forniture necessarie.

(2)  Dai suddetti interventi sono escluse le materie elencate all'articolo 19 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

(3)  Con le procedure ed i fondi previsti dalla presente legge possono essere acquistati o locati tutti i beni necessari per gli interventi di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino, in particolare le attrezzature, i macchinari ed i materiali necessari, nonché adottato ogni altro provvedimento idoneo al raggiungimento delle medesime finalità ivi inclusa la realizzazione e la gestione di una rete provinciale di telecomunicazioni.

(4) L’Agenzia per la protezione civile, previa autorizzazione dell’assessore competente, può concedere sussidi o contributi ai corpi dei vigili del fuoco volontari e ad altre associazioni, istituzioni e organizzazioni che operano, senza fini di lucro, nel settore della prevenzione e del pronto soccorso in caso di calamità pubbliche: 3)

  1. per la promozione di iniziative di cui al terzo comma;
  2. per l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di attrezzature, macchinari, impianti e automezzi, anche speciali, da impegnarsi per interventi nel predetto settore;
  3. per l'acquisto o la locazione di beni immobili da destinarsi a sede degli enti, comprese le autorimesse ed i magazzini per il ricovero dei beni indicati nella precedente lettera b).

(5) L’Agenzia per la protezione civile è altresì autorizzata a concedere ai soggetti indicati al comma 4, anche a titolo gratuito, beni mobili per la realizzazione delle attività inerenti al settore della prevenzione e del pronto soccorso in caso di calamità pubbliche. 4)

(6)  I contratti di affitto o di locazione sia attivi che passivi possono essere conclusi mediante trattativa privata.5) 

massimeDelibera 11 dicembre 2019, n. 1069 - Criteri per la collaborazione con emittenti radiofoniche nell’ambito del sistema di protezione civile per l’informazione della popolazione - revoca della deliberazione della Giunta provinciale 14 novembre 2011, n. 1715
massimeDelibera 11 febbraio 2013, n. 195 - Contributi alle organizzazioni senza fini di lucro per progetti di prevenzione e di pronto soccorso nell'ambito di calamità ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34 - Procedimento uniforme e semplificato concernente l'acquito di cercapersone
massimeDelibera N. 3315 del 08.10.2007 - Conferma dei canoni annui per l'utilizzo delle infrastrutture della rete provinciale radiocomunicazioni per un periodo di due ulteriori anni
massimeDelibera 24 gennaio 2005, n. 102 - Criteri per la concessione di contributi alle organizzazioni senza fini di lucro per progetti di prevenzione e di pronto soccorso nell'ambito di calamità (modificata con delibera n. 1135 del 10.04.2007, delibera n. 2422 del 05.10.2009, delibera n. 357 del 14.03.2011, delibera n. 1934 del 27.12.2012 e delibera n. 21 del 13.01.2015)
massimeDelibera N. 4341 del 29.11.2004 - Modifica dello schema di concessione per l'utilizzo delle infrastrutture della rete provinciale radiocomunicazioni e approvazione dei nuovi canoni annui
2)
L'art. 15, comma 1, è stato così modificato dall'art. 15, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
3)
Il primo periodo dell'art. 1, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 2, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
4)
L'art. 1, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 3, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
5)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 31 gennaio 1988, n. 3, e successivamente modificato dall'art. 13 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, dall'art. 21 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, e dall'art. 34 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.