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a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 341)
Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1975, n. 37.

Art. 8

(1)  I fondi annualmente predisposti nei bilanci di previsione della Provincia per gli scopi di cui alla presente legge e non utilizzati negli esercizi in cui furono stanziati formano impegno sui relativi fondi della competenza dell'esercizio e possono essere mantenuti in bilancio entro i limiti previsti dall'articolo 36 della legge di contabilità dello Stato.

(2)  Possono altresì essere impiegati per gli scopi di cui alla presente legge i fondi stanziati nei bilanci di previsione della Provincia ai sensi della legge 30 giugno 1904, n. 293, recante norme per l'autorizzazione di spese straordinarie per provvedere alla difesa delle strade e degli abitati da frane e corrosioni.