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a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 341)
Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1975, n. 37.

Art. 4    delibera sentenza

(1)  Nell'ipotesi in cui le opere di prevenzione - quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità - e di pronto soccorso siano eseguite a cura del Comune, l'Agenzia per la protezione civile  assegna un sussidio sulla base di una relazione a firma del sindaco, contenente la descrizione della situazione di pericolo o dell'evento calamitoso verificatosi, degli interventi necessari, la spesa presunta e l'ammontare del sussidio richiesto. 8)

(2)  Con il medesimo provvedimento di assegnazione del sussidio, l'Agenzia per la protezione civile può deliberare l'immediata corresponsione di un acconto sul sussidio assegnato o di una somma pari al sussidio medesimo. Sulla scorta di un rendiconto del comune, l'Agenzia per la protezione civile  dispone la liquidazione del sussidio.9) 

(3) Qualora l'opera comunale di prevenzione o di pronto soccorso di cui al comma 1 sia eseguita dall’Agenzia per la protezione civile ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, il comune versa all’Agenzia le spese necessarie per l’esecuzione, detratto l’importo spettante al comune ai sensi del comma 1.10) 

massimeDelibera 31 maggio 2022, n. 396 - Criteri per la concessione di contributi a enti locali per l'adozione di misure di protezione civile
massimeDelibera 24 gennaio 2005, n. 102 - Criteri per la concessione di contributi alle organizzazioni senza fini di lucro per progetti di prevenzione e di pronto soccorso nell'ambito di calamità (modificata con delibera n. 1135 del 10.04.2007, delibera n. 2422 del 05.10.2009, delibera n. 357 del 14.03.2011, delibera n. 1934 del 27.12.2012 e delibera n. 21 del 13.01.2015)
8)
L'art. 4, comma 1, è stato così modificato dall'art. 15, comma 6, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
9)
L'art. 4, comma 2,  è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 23 gennaio 1978, n. 8, e dall'art. 18 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, poi  modificato dall'art. 15, comma 7, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32, e dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
10)
L'art. 4, comma 3,  è stato aggiunto dall'art. 11 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29, e poi così sostituito dall'art. 15, comma 8, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.