(1) Tutte le parti comuni degli edifici di edilizia sociale devono essere accessibili.
(2) Negli edifici residenziali con più di tre unità immobiliari e con più di tre livelli fuori terra, è obbligatoria l'installazione di un ascensore che serva tutti i livelli dell'edificio e ne garantisca la piena accessibilità. Per il calcolo dei livelli fuori terra vanno considerati anche eventuali livelli porticati e piani mezzanini e i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare sia posto oltre il terzo livello. Non è obbligatoria l'installazione di un ascensore in caso di edifici unifamiliari, plurifamiliari privi di parti comuni, e case a schiera, indipendentemente dal numero di livelli. Per queste categorie di edifici residenziali deve essere garantito il requisito dell’adattabilità. In caso di ristrutturazione del sottotetto o di sopraelevazione di un edificio residenziale non vi è l'obbligo di installazione di un ascensore se gli interventi non interessano l'intero edificio. In caso di nuova costruzione di edifici residenziali con più di tre livelli fuori terra, la fermata dell'ascensore deve avvenire al piano e non sui pianerottoli intermedi. 15)
(3) Gli spazi comuni esterni di pertinenza degli edifici residenziali e residenziali sociali devono essere dotati di almeno un percorso atto a garantire la mobilità a persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. Le case unifamiliari, plurifamiliari prive di parti comuni, le case a schiera e gli edifici con meno di quattro unità immobiliari devono avere l’accesso adattabile. 16)
(4) 17)
(5) Ogni unità immobiliare di cui al comma 2 deve soddisfare il requisito dell’adattabilità in tutte le sue parti. 18)
(6) Negli edifici di edilizia sociale almeno il cinque per cento degli alloggi deve essere accessibile, con il minimo di una unità immobiliare.
(7) Almeno uno dei servizi igienici degli alloggi accessibili dell’edilizia sociale deve presentare le caratteristiche di cui all’articolo 44.