(1) Nelle strutture ricettive tutte le parti e i servizi comuni devono essere accessibili, anche tramite idonei meccanismi di collegamento verticale. Per parti e servizi comuni s’intendono:
- gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio, quali giardini, piscine, spazi ricreativi, spazi ricreativi per bambini e parcheggi;
- i servizi igienici di cui all’articolo 44, di pertinenza degli spazi comuni;
- la sala ristorante o sala colazione, la ‘stube’ e similari, ad esclusivo uso degli ospiti;
- il bar ad esclusivo uso degli ospiti;
- la sala lettura, TV, gioco e similari;
- i locali fitness, la sauna, la piscina, il solarium e similari; ove presenti, docce e spogliatoi devono rispondere alle caratteristiche di cui agli articoli 45 e 46. 20)
(2) Deve essere accessibile almeno un percorso che porta agli spazi esterni di pertinenza delle strutture ricettive.
(3) Le strutture con capacità ricettiva superiore a dodici posti letto sono soggette alle disposizioni del presente regolamento nella misura del dieci per cento della capacità ricettiva con arrotondamento per eccesso.
(4) Le stanze i cui posti letto possono essere destinati anche a persone disabili devono prevedere servizi igienici e docce ai sensi degli articoli 44 e 45. Tali stanze devono essere collocate preferibilmente nei piani bassi dell’edificio, e, in ogni caso, nelle immediate vicinanze di un luogo sicuro statico o di una via d’esodo fruibile da parte di chiunque.
(5) Nel caso in cui le stanze non dispongano di servizi igienici e di docce, devono essere previsti, sullo stesso piano, un servizio igienico ed una doccia ai sensi degli articoli 44 e 45.
(6) In caso di ampliamento di una struttura ricettiva, tutte le parti oggetto dell’ampliamento devono essere accessibili a chiunque. Nel calcolo dei posti letto si considerano solo i posti letto oggetto dell’intervento e non il totale dei posti letto della struttura ricettiva. 21)
(7) Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le strutture ricettive non raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblico o privato, o prive di strada di accesso.
(8) Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le strutture ricettive con disponibilità fino a sei stanze per ospiti con un massimo di dodici posti letto complessivi o fino a quattro appartamenti per ferie con una ricezione massima di dodici posti letto. Nel caso in cui la struttura ricettiva disponga sia di stanze per ospiti che di appartamenti per ferie, si calcolano i posti letto totali della struttura ricettiva. 22)