(1) Gli edifici privati aperti al pubblico, soggetti agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, ad eccezione di quelli per i quali esiste una disciplina di settore specifica, devono garantire l’accessibilità anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. Tutti i livelli che compongono l'attività aperta al pubblico devono essere accessibili nella loro totalità.
(2) Va predisposto un servizio igienico con le caratteristiche di cui all’articolo 44, se la superficie a disposizione del pubblico è superiore ai 200 m². In caso di ampliamento della superficie a disposizione del pubblico, il servizio igienico aperto al pubblico di cui all’articolo 44, è da prevedersi solo se la superficie dell'ampliamento stesso è superiore ai 200 m².
(3) Nei singoli ambienti devono essere garantiti idonei spazi di manovra.
(4) Il requisito dell’adattabilità deve essere rispettato solo per il cambio di gestione. 19)