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l) Decreto del Presidente della Provincia9 novembre 2009 , n. 541)
Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.

Art. 16 (Strutture sanitarie e studi dei professionisti sanitari)

(1)  Oltre a quanto previsto dall’articolo 2, devono rispondere alle norme del presente regolamento anche le strutture sanitarie ed i professionisti sanitari di cui agli articoli 39, comma 1 e 40 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, anche in assenza di ristrutturazione o cambio di destinazione d’uso, in caso di:

  1. comunicazione, autorizzazione e accreditamento di nuove attività;
  2. comunicazione, autorizzazione e accreditamento di trasformazioni, trasferimenti, ampliamenti di attività in edifici esistenti.

(2)  Il presente regolamento si applica anche agli studi medici di medicina generale e di pediatria di libera scelta, in caso di nuova apertura, trasferimento ed ampliamento dell’attività.

(2/bis)  In caso di subentro di nuovo medico per dimissioni o cessata attività del predecessore, l’accessibilità dello studio medico dovrà essere garantita entro tre anni dalla data d’inizio attività del medico subentrante. La deroga temporanea deve essere approvata dal Servizio competente in materia. 27)

(3)  Deve essere garantita l’accessibilità degli studi dei liberi professionisti sanitari, prevedendo almeno un servizio igienico per il pubblico, rispondente ai requisiti di cui all’articolo 44.

(4)  Le strutture sanitarie devono permettere la completa accessibilità ad ogni utente sia esso paziente, visitatore o altro. L’accessibilità deve essere garantita per percorrenze comuni, salvo motivate impossibilità.

(5)  Deve essere garantito l’utilizzo delle unità amministrative di prima accoglienza e gli sportelli aperti al pubblico devono essere idonei, almeno uno a blocco, all’utilizzo autonomo anche da parte di persone con ridotte od impedite capacità motorie. Alle persone con ridotte capacità sensoriali deve essere garantito l’accesso autonomo fino ad un punto di informazione.

(6)  Le strutture sanitarie devono possedere le seguenti caratteristiche per piano, indipendentemente dal numero di reparti o servizi esistenti sul piano stesso:

  1. servizi igienici per visitatori con le caratteristiche di cui all’articolo 44, come previsti nei requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie;
  2. servizi igienici e docce per pazienti, con le caratteristiche di cui agli articoli 44 e 45, per un minimo del dieci per cento di quanto previsto nei requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie;
  3. tutti gli ascensori ad uso pubblico devono rispondere ai requisiti di cui all’articolo 39;
  4. le vie di fuga devono essere strutturate in modo tale da essere utilizzabili in maniera autonoma da parte della persona disabile; pertanto il luogo sicuro statico deve essere raggiungibile senza discontinuità di quota. Sono consentite le rampe di cui all’articolo 20.
27)
L'art. 16, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 15, comma 1, del D.P.P. 6 dicembre 2017, n. 44.
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