(1) Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 11. In tale dichiarazione, resa sulla base del modello da approvare dalla Giunta provinciale, rientrano la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto di cui all’articolo 10.
(2) Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire, integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le eventuali varianti introdotte in corso d’opera.
(3) In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 10 è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.
(4) La dichiarazione di conformità può essere rilasciata anche dal responsabile dell’ufficio tecnico interno dell’impresa di cui all'articolo 8, comma 2, secondo il modello da approvare dalla Giunta Provinciale.
(5) Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salva l’applicazione delle sanzioni, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, data dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 10, comma 3, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.