(1) Le disposizioni del presente capo si applicano agli impianti di cui all’articolo 27 dell’ordinamento dell’artigianato, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione, le disposizioni si applicano a partire dal punto di consegna della fornitura.
(2) Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero da una normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente capo.
(3) Il presente capo contiene inoltre disposizioni in esecuzione del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. 4)