In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

e) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 271)
Regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 30 giugno 2009, n. 27

Art. 16 (Deposito del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo presso l’ufficio comunale competente per l’edilizia)

(1)  Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) dell’ordinamento dell’artigianato, relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso l’ufficio competente per l’edilizia del comune ove è installato l’impianto, la dichiarazione di conformità e il progetto redatto ai sensi dell’articolo 10, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. 11)

(2)  Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a concessione edilizia, a denuncia di inizio di attività edilizia o ad autorizzazione edilizia, il soggetto titolare della concessione edilizia o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività edilizia o la richiesta di rilascio dell’autorizzazione, deposita il progetto degli impianti da realizzare presso l’ufficio competente per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.

(3)  L’ufficio competente per l’edilizia inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio, nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese. 12)

11)
L'art. 16, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.
12)
L'art. 16, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionA Provvidenze per l' artigianato
ActionActionB Ordinamento dell' artigianato
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 agosto 1995, n. 40
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 19 —
ActionActiond) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 27
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionREGOLAMENTAZIONI SPECIALI PER L’ESERCIZIO DI DETERMINATE ATTIVITÁ
ActionActionDEFINIZIONI
ActionActionESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE DELL’IMPIANTISTICA
ActionActionArt. 6 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 7 (Definizioni relative agli impianti)
ActionActionArt. 8 (Imprese abilitate)  
ActionActionArt. 9 (Criteri e attribuzione degli impianti)
ActionActionArt. 10 (Progettazione degli impianti)
ActionActionArt. 11 (Realizzazione ed installazione degli impianti)
ActionActionArt. 12 (Dichiarazione di conformità)
ActionActionArt. 13 (Obblighi del committente o del proprietario)
ActionActionArt. 14 (Certificato di agibilità)
ActionActionArt. 15 (Manutenzione degli impianti)
ActionActionArt. 16 (Deposito del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo presso l’ufficio comunale competente per l’edilizia)
ActionActionArt. 17 (Contenuto del cartello informativo)
ActionActionINSTALLAZIONE, COLLAUDO, ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI
ActionActionESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE DELL'IGIENE E DELL'ESTETICA
ActionActionESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE ALIMENTARE
ActionActionESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI SPAZZACAMINO
ActionActionDISPOSIZIONI FINALI
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 25 marzo 2013, n. 8
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2017, n. 13
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 12
ActionActioni) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 settembre 2020, n. 35
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 4 agosto 2023, n. 23
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico