(1) Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) dell’ordinamento dell’artigianato, relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso l’ufficio competente per l’edilizia del comune ove è installato l’impianto, la dichiarazione di conformità e il progetto redatto ai sensi dell’articolo 10, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. 11)
(2) Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a concessione edilizia, a denuncia di inizio di attività edilizia o ad autorizzazione edilizia, il soggetto titolare della concessione edilizia o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività edilizia o la richiesta di rilascio dell’autorizzazione, deposita il progetto degli impianti da realizzare presso l’ufficio competente per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.
(3) L’ufficio competente per l’edilizia inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio, nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese. 12)