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e) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 271)
Regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicato nel B.U. 30 giugno 2009, n. 27

Art. 8 (Imprese abilitate)   delibera sentenza

(1)  Le imprese sono abilitate all’esercizio delle attività di cui al presente capo, se sussistono i requisiti di cui all’articolo 29 dell’ordinamento dell’artigianato.

(2)  Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 29 dell’ordinamento dell’artigianato.

(3)  Le imprese di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto ad un certificato di riconoscimento. Il certificato è rilasciato dalla Camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura, di seguito denominata Camera di commercio.

(4)  La qualificazione professionale all’esercizio delle attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, stufe a biomassa e caminetti, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è data, se si è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’articolo 29 dell’ordinamento dell’artigianato; le suindicate attività possono essere svolte da coloro che esercitano le professioni di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a), e) e j) dell’ordinamento dell’artigianato, nonché le professioni nel cui profilo professionale sono comprese tali attività. 5)

(5)  La qualificazione professionale di cui al comma 4 ha una validità di cinque anni ed è rinnovata per altri cinque anni in caso di frequenza positiva di un corso di aggiornamento specifico la cui durata e i cui contenuti sono definiti dalla Giunta provinciale. 5) 

(6)  La prima scadenza per la frequenza dei corsi di aggiornamento obbligatori di cui al comma 5 è fissata al 31 dicembre 2019. 6)

massimeDelibera 19 giugno 2018, n. 579 - Linee guida per i corsi di formazione e aggiornamento per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili e modifica del regolamento relativo all’ordinamento dell‘artigianato
5)
I commi 4 e 5 dell'art. 8 sono state aggiunte dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.
6)
L'art. 8, comma 6 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 20 giugno 2018, n. 18.
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