(1) Le imprese sono abilitate all’esercizio delle attività di cui al presente capo, se sussistono i requisiti di cui all’articolo 29 dell’ordinamento dell’artigianato.
(2) Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 29 dell’ordinamento dell’artigianato.
(3) Le imprese di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto ad un certificato di riconoscimento. Il certificato è rilasciato dalla Camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura, di seguito denominata Camera di commercio.
(4) La qualificazione professionale all’esercizio delle attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, stufe a biomassa e caminetti, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è data, se si è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’articolo 29 dell’ordinamento dell’artigianato; le suindicate attività possono essere svolte da coloro che esercitano le professioni di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a), e) e j) dell’ordinamento dell’artigianato, nonché le professioni nel cui profilo professionale sono comprese tali attività. 5)
(5) La qualificazione professionale di cui al comma 4 ha una validità di cinque anni ed è rinnovata per altri cinque anni in caso di frequenza positiva di un corso di aggiornamento specifico la cui durata e i cui contenuti sono definiti dalla Giunta provinciale. 5)
(6) La prima scadenza per la frequenza dei corsi di aggiornamento obbligatori di cui al comma 5 è fissata al 31 dicembre 2019. 6)