(1) I dati del fascicolo aziendale provengono da banche dati a disposizione dell’Amministrazione provinciale e dai dati inseriti nell’anagrafe provinciale.
(2) Tutti i dati contenuti nel fascicolo aziendale che sono stati controllati e validati con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, si intendono certificati e, se confermati dall'impresa agricola in occasione dell'avvio dei procedimenti, non sono soggetti ad ulteriore verifica da parte della Amministrazione provinciale durante la fase istruttoria delle istanze.
(3) I dati relativi alle superfici coltivate inseriti nel fascicolo aziendale secondo le modalità descritte ai commi precedenti sono da considerarsi, da ogni punto di vista, dati verificati ai fini dell’istruttoria di qualsiasi domanda di aiuto. 19)