(1) Il diritto di accesso è garantito mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione con le modalità stabilite nel manuale.
(2) Fino al momento in cui le relative funzionalità informatiche non siano rese disponibili, l’interessato/l’interessata può in qualsiasi momento richiedere alla Ripartizione Agricoltura un estratto con i dati aggiornati dell’impresa agricola presenti nell’anagrafe provinciale.
(3) La comunicazione dei dati inseriti d'ufficio nell'anagrafe provinciale, nonché delle variazioni e cancellazioni dei dati disposte d'ufficio avviene mediante adeguate forme di pubblicità stabilite nel manuale. 18)