(1) Ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Agricoltura dispone periodicamente idonei controlli a campione sulla veridicità dei dati dichiarati. A tal fine si può avvalere del personale del Corpo forestale provinciale, che effettua i controlli a campione anche in occasione dei controlli da eseguirsi ai sensi delle vigenti disposizioni dell’Unione europea in materia di politica agricola comune. 21)