(1) L’anagrafe provinciale raccoglie i dati e le informazioni di cui all’allegato A relativi alle imprese agricole.
(2) Le imprese agricole sono identificate dal codice unico di identificazione dell’azienda agricola (CUAA), che deve essere utilizzato in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni.
(3) A ciascuna impresa fa capo una o più unità tecnico-economiche (UTE). 6)