(1) Alle persone ultrasessantacinquenni che abitano da sole e alle persone che per altre cause, attestate dal competente distretto sociale, necessitano del servizio, è concessa una prestazione per il servizio di telesoccorso e telecontrollo. La prestazione è concessa altresì per il pagamento del canone dovuto per l’utilizzo di altri dispositivi tecnici o digitali con cui le suddette persone possono chiamare soccorso o essere contattate in caso di bisogno, purché tali dispositivi non siano finanziati tramite altre prestazioni provinciali. 93)
(2) La prestazione è concessa nella misura massima del 100 per cento della spesa, fino ad un massimo del 12 per cento della quota base. 94)
(3) Per la concessione della prestazione, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica di valore superiore a 3,5. 95)
(4) La prestazione è erogata al 100 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a due, e decresce in modo lineare fino al 30 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5. 96)
(5) La prestazione è concessa per un periodo massimo di dodici mesi ed erogata dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa. 97) 98)
(6) La prestazione è ripetibile a seguito di nuova domanda. 99)