(1) Le prestazioni di assistenza economica sociale consistono in interventi volti a soddisfare i bisogni fondamentali e a perseguire l’integrazione sociale e l’indipendenza economica dei soggetti e delle famiglie destinatarie, attraverso trasferimenti monetari integrativi al reddito e programmi personalizzati.
(2) Non può usufruire delle prestazioni di assistenza economica sociale la persona che, utilizzando in particolare il proprio patrimonio o entrate proprie o della famiglia, è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
(3) Le prestazioni di assistenza economica sociale non possono essere erogate per il pagamento di tariffe, ad eccezione dei casi previsti dal presente regolamento. 29)
(4) I componenti di nuclei familiari che hanno presentato domanda per fruire della prestazione di cui all’articolo 1 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, e relativa legge di conversione o di cui al capo I del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48, e relativa legge di conversione non possono richiedere la concessione delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 20-bis e 21 del presente decreto o beneficiare di tali prestazioni, neppure in qualità di componente di nucleo familiare. Ciò vale anche nel caso in cui la loro domanda non sia ancora stata evasa o se fruiscono già di tale prestazione. La limitazione vale anche per gli altri componenti del nucleo familiare ai sensi del presente decreto. 30)