(1) Alle persone singole o alle famiglie è concessa una prestazione economica mensile per la continuità della vita familiare e domestica, con le seguenti finalità:
- promozione dell’autonomia abitativa;
- sostegno nella gestione domestica per nuclei familiari con minori o per persone con un fabbisogno assistenziale, anche al fine di evitare il ricorso all’assistenza in servizi residenziali.
(2) Hanno diritto alla prestazione le persone e le famiglie:
- che non sono in grado gestire in modo autonomo la vita familiare e domestica;
- il cui fabbisogno assistenziale non può essere coperto tramite l’intervento dell’assistenza domiciliare del distretto sociale o di un altro servizio con analoghe finalità;
- che non sono beneficiarie dell’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, o dell’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
- i nuclei familiari con minori di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, in cui a beneficiare dell’assegno di cura o dell’indennità di accompagnamento sia un componente del nucleo diverso dai componenti minorenni per i quali si rende necessaria questa prestazione.
(3) Le condizioni di cui al comma 2 devono ricorrere contestualmente.
(4) Per la finalità di cui al comma 1, lettera a), oltre alle condizioni di cui al comma 2 devono sussistere contestualmente le seguenti ulteriori condizioni:
- la persona o la famiglia è seguita dai servizi sociali, nell’ambito di un progetto di autonomia abitativa, con la prestazione dell’accompagnamento socio-pedagogico abitativo;
- la persona o la famiglia vive in un alloggio singolo o collettivo al di fuori del nucleo familiare d’origine;
- una persona estranea al nucleo familiare si occupa di assicurare continuità nella gestione della vita familiare e domestica, prestando eventualmente aiuto diretto nell’ambito di un regolare rapporto contrattuale.
(5) Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), oltre alle condizioni di cui al comma 2 devono sussistere contestualmente le seguenti ulteriori condizioni:
- i figli e i genitori non conviventi non sono in grado di prestare sufficiente aiuto;
- una persona estranea al nucleo familiare si occupa di assicurare continuità nella gestione della vita familiare e domestica, prestando eventualmente aiuto diretto nell’ambito di un regolare rapporto contrattuale. In caso di situazioni personali o familiari di particolare gravità, la prestazione può essere concessa anche a parenti o affini dell’utente oltre il secondo grado purché non conviventi con il nucleo familiare.
(6) La concessione della prestazione è subordinata al parere dell'operatore sociale che segue l'utente e il suo nucleo familiare; per le finalità di cui al comma 1, lettera a), tale parere va invece rilasciato dall’operatore sociale che eroga la prestazione di accompagnamento socio-pedagogico abitativo all’utente. La concessione della prestazione avviene con decisione del comitato tecnico di cui all’articolo 8.
(7) Per la concessione della prestazione con la finalità di cui al comma 1, lettera a), il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 3. La prestazione è concessa nella misura massima di 13,00 euro all’ora, con un tetto massimo di 25 ore mensili. La prestazione è erogata al 100 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare, fino ad azzerarsi, in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3. 101)
(8) Per la concessione della prestazione per le finalità di cui al comma 1, lettera b), il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 4,5. La prestazione è concessa nella misura massima di 13,00 euro all’ora, con un tetto massimo di 100 ore mensili. La prestazione è erogata al 100 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare, fino ad azzerarsi, in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 4,5.
(9) La prestazione è concessa per un massimo di dodici mesi ed erogata mensilmente dietro presentazione della documentazione della spesa sostenuta per l’assistenza.
(10) La prestazione può essere concessa più volte a seguito di nuova domanda. 102)