(1) L’operatore preposto istruisce il procedimento e decide l‘attribuzione dei vantaggi economici, ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 8 e dove il presente regolamento disponga diversamente. 10)
(2) Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. 11)
(3) Gli esiti del provvedimento sono comunicati, anche per estratto, agli interessati, entro cinque giorni dalla data di emanazione dello stesso.