(1) Per la prestazione reddito minimo di inserimento e il pagamento delle tariffe, l’attribuzione di vantaggi economici da parte dell’ente pubblico competente avviene solo in via subordinata rispetto alle prestazioni a carico dei donatari, che sono tenuti a contribuire dopo l’utente e il suo nucleo ristretto e con precedenza su ogni altro obbligato, ai sensi del presente regolamento, fino al valore delle donazioni stesse. 23)
(2) A tale fine l’utente, all’atto della presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare le donazioni effettuate nell’ultimo decennio e il relativo beneficiario. Non sono considerate le donazioni effettuate oltre dieci anni prima della presentazione di una domanda, le donazioni a favore del coniuge/della coniuge e le donazioni che da contratto risultano espressamente rimuneratorie. 24)
(3) Il comitato tecnico di cui all’articolo 8, d’intesa con l’ente competente per l’integrazione della tariffa, può derogare ai commi 1 e 2 del presente articolo nel caso in cui dall’applicazione degli stessi derivi un impegno finanziario troppo oneroso per il donatario. 25)