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c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 301)
Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 8 (Decisione sui vantaggi economici in caso di attività discrezionale)  

(1)  Ogni qual volta la decisione comporti la valutazio-ne di circostanze particolari inerenti la prestazione, l’operatore sottopone la propria proposta al comi-tato tecnico di cui all’articolo 17, comma 3, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, che decide in merito all’attribuzione dei vantaggi economici. 12) 

(2)  Per le materie di competenza degli enti gestori dei servizi sociali delegati, il comitato tecnico stesso è istituito presso ciascun distretto. 13)

(3)  Il comitato tecnico di cui al comma 2 è nominato dagli organi competenti dell'ente e resta in carica per la durata di cinque anni. 14)

(4)  Il comitato tecnico di cui al comma 2 è composto da tre membri effettivi e tre supplenti.

Sono membri effettivi:

  1. il responsabile del distretto;
  2. un operatore del settore dell’assistenza economica sociale;
  3. un operatore sociale del distretto.

Nel caso le circostanze particolari abbiano delle ripercussioni su di un Comune o questo disponga di informazioni rilevanti per la decisione, alle sedute del comitato tecnico può partecipare un rappresentante del Comune compente per il/la utente, nominato dalla rispettiva Giunta comunale.

Ai partecipanti non spetta alcun gettone di presenza. 15)16)

(5)  Nelle materie di competenza dei comuni, spetta ai comuni stessi l'individuazione dell'organo competente per le funzioni di cui al comma 1. 17)

(6)  La decisione del comitato tecnico è verbalizzata. Funge da segretario un operatore amministrativo dell'ente gestore. 18)

(7)  Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. 19)

(8)  Gli esiti del provvedimento sono comunicati, anche per estratto, agli interessati, entro cinque giorni dalla data di emanazione dello stesso.

12)
L'art. 8, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28, successivamente dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12, e dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
13)
Il testo tedesco dell'art. 8, comma 2, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
14)
Il testo tedesco dell'art. 8, comma 3, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
15)
Il testo tedesco dell'art. 8, comma 4, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
16)
L'art. 8, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12. Vedi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
17)
Il testo tedesco dell'art. 8, comma 5, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
18)
Il testo tedesco dell'art. 8, comma 6, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
19)
L'art. 8, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
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