(1) Il presente regolamento disciplina l'erogazione delle prestazioni economiche sociali, nonché il concorso al pagamento delle prestazioni dei servizi sociali, in attuazione degli articoli 7 e 7 bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nonché degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, con l’obiettivo di rendere equo ed omogeneo il trattamento degli utenti a parità di condizioni socio-economiche e di bisogno. 2)
(2) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordo3) di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46e successive modifiche.