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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 43 (Autorizzazione all'alienazione con trasferimento dell’agevolazione e del vincolo) 92)

(1)  In caso di autorizzazione all'alienazione dell'abitazione con conseguente trasferimento dell'agevolazione e del vincolo ad altra abitazione, alla domanda è allegata la documentazione tecnica di cui all'articolo 9 per la costruzione o l'acquisto dell'abitazione. Se l'abitazione, sulla quale vanno trasferiti l'agevolazione ed il vincolo sociale, è acquistata mediante negozio giuridico diverso dal contratto di compravendita, deve essere allegata copia del relativo contratto preliminare o definitivo.93) 

(2)  Contestualmente al rilascio dell’autorizzazione all'alienazione dell'abitazione, il direttore di ripartizione determina il termine e le condizioni per il trasferimento dell'agevolazione e del vincolo ad altra abitazione. 94)

(3)  Qualora il trasferimento dell'agevolazione e del vincolo e l'occupazione della nuova abitazione non avvenga entro i termini e con l'osservanza delle condizioni fissate l'autorizzazione decade e trova applicazione l'articolo 64 della legge.

(4)  Qualora l'alienazione dell'abitazione agevolata avvenga prima dell'acquisto o della costruzione dell'abitazione sulla quale l'agevolazione e il vincolo devono essere trasferiti, l'autorizzazione all'alienazione può essere rilasciata previa prestazione di garanzia bancaria di ammontare corrispondente a quello dovuto in caso di rinuncia all'agevolazione edilizia, aumentato almeno del 30 per cento. In tal caso, la documentazione tecnica relativa all'abitazione che viene acquistata o costruita può essere presentata entro un anno dall'autorizzazione all'alienazione dell'abitazione agevolata. Su richiesta motivata del beneficiario il termine può essere prorogato di un anno.95) 

(5)  La mancata presentazione della documentazione tecnica entro il termine ordinario o prorogato equivale alla rinuncia all'agevolazione edilizia. Come data della rinuncia all'agevolazione edilizia è considerata la data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'alienazione. Con riferimento a tale data è determinato l'importo dovuto in applicazione dell'articolo 64 della legge. All'importo così determinato si applicano gli interessi legali.96) 

92)
La rubrica dell'art. 43 è stata così sostituita dall'art. 20, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26.
93)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 24 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.
94)
L'art. 43, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 20, comma 2, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26.
95)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 24 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42, e successivamente sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 10 ottobre 2006, n. 53.
96)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 3 del D.P.P. 10 ottobre 2006, n. 53.
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