(1) Nei casi di separazione o divorzio tramite accordo concluso davanti all’ufficiale di stato civile ai sensi dell’articolo 45/bis, comma 2/bis, lettera d), della legge, la deroga di cui al comma 2 dello stesso articolo si applica solo qualora il trasferimento della proprietà, della comproprietà, del diritto a vita di usufrutto o di abitazione sull’abitazione all’ex coniuge avvenga entro un anno dalla data dell’accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 88)