(1) Allo scopo di coordinare la concessione di agevolazioni edilizie provinciali per il recupero di abitazioni e l'avvalersi delle esenzioni tributarie previste dall'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449per la stessa finalità, i nominativi dei beneficiari ed i dati degli immobili oggetto di agevolazioni verranno comunicati all'ufficio distrettuale delle imposte.