(1) L'agevolazione integrativa per il recupero è ammissibile anche quando, per l'acquisto, sono richieste le agevolazioni di cui agli articoli 56 o 57 della legge.
(2) Le abitazioni acquistate con l'agevolazione edilizia provinciale prima dell'entrata in vigore della legge e per le quali siano necessari interventi di recupero, possono essere ammesse all'agevolazione aggiuntiva per il recupero di cui all'articolo 61, comma 2, della legge qualora esse al momento della presentazione della domanda per l'agevolazione aggiuntiva abbiano una vetustà di almeno 25 anni.
(3) All'agevolazione aggiuntiva per il recupero di abitazioni di cui all'articolo 61, comma 2, della legge sono ammessi anche i beneficiari che ai sensi dell'articolo 63 della legge sono stati autorizzati alla vendita dell'abitazione agevolata e all'acquisto di altra abitazione con contestuale trasferimento del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata.86)