(1) Le disposizioni sull'erogazione anticipata delle agevolazioni edilizie, previste negli articoli dal 19 al 23, trovano applicazione, a richiesta, anche per il richiedenti ammessi alle agevolazioni edilizie prima dell'entrata in vigore della legge.
(2) Qualora non è presentata la relativa richiesta, l'erogazione avviene secondo le modalità contenute nella lettera di concessione del contributo.