(1) La continuità assistenziale notturna nei giorni feriali si svolge con le seguenti modalità:
(2) Il compenso spettante a decorrere dal 1 gennaio 2008 ammonta a:
(3) Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B vengono notulate dal medico al proprio Comprensorio.
(4) Ogni medico di medicina generale deve comunicare tempestivamente al Comprensorio e al Servizio 118 quale forma di continuità assistenziale notturna egli intenda esplicare.
(5) Nell'eventualità dello svolgimento della continuità assistenziale in forma associativa, i medici associati regolamentano il servizio e i propri turni rendendoli noti al servizio 118.
(6) Entro il 10 del mese successivo, a cura dei gruppi associati, viene comunicato al Comprensorio di appartenenza il riassunto dei turni di continuità assistenziale svolti con i rispettivi nominativi.
(7) Le competenze vengono di norma liquidate entro il 2. mese successivo allo svolgimento del turno di continuità assistenziale.