(1) Ciascuna procedura di assegnazione ha a oggetto una sola concessione, salva la possibilità di assegnare più concessioni con un’unica procedura, nel caso in cui la Giunta provinciale dimostri, sulla base di adeguata motivazione, che tale soluzione meglio garantisce le finalità di cui all’articolo 2.
(2) Qualora una o più domande di rilascio di concessioni di derivazione di acqua a uso idroelettrico siano funzionalmente collegate a una concessione di grande derivazione a monte, la durata delle nuove concessioni da rilasciare non può essere superiore alla durata della concessione a monte.
(3) Nell’assegnazione delle concessioni funzionalmente collegate di cui al comma 2, al fine di garantire il coordinamento tra la pluralità delle concessioni di derivazione si può preferire il rilascio di tali concessioni di derivazione mediante un’unica procedura, qualora anche la concessione di grande derivazione a monte sia scaduta e debba essere riassegnata. Nel caso di svolgimento di un’unica procedura, per tutte le concessioni di derivazione deve essere stabilita la medesima durata.