(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
“2. Le funzioni di amministrazione attiva di cui al comma 1 comprendono la stipula di contratti di importo inferiore alla soglia UE e di contratti di importo superiore alla soglia UE, che non siano di particolare rilevanza, nonché l’autorizzazione alla registrazione nelle scritture contabili dell’impegno di spesa e dell’atto di liquidazione.”
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
“2. Le funzioni di amministrazione attiva di cui al comma 1 comprendono la stipula di contratti di importo inferiore alla soglia UE nonché l’autorizzazione alla registrazione nelle scritture contabili dell’impegno di spesa e dell’atto di liquidazione.”
(3) Il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, è così sostituito:
“2. La contrattazione collettiva garantisce che la retribuzione di risultato ammonti, in caso di pieno raggiungimento dei risultati concordati, ad almeno il 20 per cento della retribuzione complessiva del/della dirigente, composta dal trattamento fondamentale, dalla retribuzione di posizione parte fissa e dalla retribuzione di posizione parte variabile, al netto dell’eventuale incremento della retribuzione di risultato di cui all’articolo 20.”