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x''') Legge provinciale 13 marzo 2023, n. 51)
Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025 e altre disposizioni

1)
Pubblicata nel supplemento 4 al B.U. 16 marzo 2023, n. 11.

Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)

(1) Allo stato di previsione delle entrate di cui all'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 17, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2023 - competenza

Titolo - Tipologia

Importo

01-103

+45.236.109,00

02-101

+3.908.333,57

03-100

+17.056.864,76

03-500

+13.000.000,00

04-200

+9.481.493,31

06-300

+114.000.000,00

 

 

Anno 2023 - cassa

Titolo - Tipologia

Importo

01-103

+45.236.109,00

02-101

+3.908.333,57

03-100

+17.056.864,76

03-500

+13.000.000,00

04-200

+9.481.493,31

 

 

Anno 2024 - competenza

Titolo - Tipologia

Importo

06-300

+100.000.000,00

 

 

Anno 2025 - competenza

Titolo - Tipologia

Importo

06-300

+100.000.000,00

(2) Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento, anche dovute all’aumento dei prezzi per le opere pubbliche nonché al cofinanziamento di progetti legati al PNRR, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 114.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2023, di 100.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024 e di 100.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2025.

Art. 2 (Variazioni allo stato di previsione delle spese)

(1) Allo stato di previsione delle spese di cui all'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 17, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2023 - competenza

Missione - Programma - Titolo

Importo

01-01-1

+201.500,00

01-02-1

+25.000,00

01-02-2

-25.000,00

01-04-1

+465.179,00

01-04-2

+440.366,00

01-06-2

+8.109.088,91

01-10-1

-46.300,00

02-01-1

+870.000,00

04-01-1

-1.565.000,00

04-02-1

-23.394.154,37

04-03-2

+150.000,00

04-04-1

-1.550.000,00

04-04-2

+82.526,22

04-06-1

+1.614.000,00

04-07-1

-564.000,00

05-01-1

-791.000,00

05-01-2

+791.000,00

05-02-1

+4.069.130,00

05-02-2

+323.870,00

06-01-2

+3.825.694,89

06-02-1

+500.000,00

09-01-1

-31.500,00

09-01-2

+30.000,00

09-02-1

+300.000,00

09-02-2

-100.000,00

09-05-1

-277.000,00

09-05-2

+277.000,00

10-01-1

-845.996,00

10-01-2

+4.605.000,00

10-02-1

+14.129.436,83

10-02-2

+800.000,00

10-05-1

+2.620.000,00

10-05-2

+22.102.802,22

11-01-1

+2.900.000,00

11-01-2

-2.000.000,00

12-01-1

+50.000,00

12-02-1

+38.000.177,75

12-03-1

+26.250,00

12-03-2

+0,00

12-05-1

+22.289.129,51

12-05-2

+2.433.988,00

12-07-1

+4.822,25

13-01-1

+12.566.012,00

14-01-2

+2.650.884,71

14-02-1

+1.760.000,00

14-02-2

-650.884,71

15-02-1

-1.640.166,63

15-02-2

-124.379,00

15-03-1

+57.000,00

16-01-1

+2.240.000,00

16-01-2

-163.776,22

17-01-1

+150.000,00

17-01-2

-350.000,00

18-01-1

+20.744.965,38

18-01-2

+20.000.000,00

20-01-1

+4.799.418,23

20-02-1

+866.898,06

20-03-1

+7.000.000,00

20-03-2

+31.930.817,61

 

 

Anno 2023 - cassa

Missione - Programma - Titolo

Importo

01-01-1

+201.500,00

01-02-1

+25.000,00

01-02-2

-25.000,00

01-03-3

+170.564.458,74

01-04-1

+465.179,00

01-04-2

+440.366,00

01-06-2

-40.606.013,65

01-10-1

-46.300,00

02-01-1

+870.000,00

04-01-1

-1.565.000,00

04-02-1

-23.394.154,37

04-03-2

+150.000,00

04-04-1

-1.550.000,00

04-04-2

+82.526,22

04-06-1

+1.614.000,00

04-07-1

-564.000,00

05-01-1

-791.000,00

05-01-2

+791.000,00

05-02-1

+4.069.130,00

05-02-2

+323.870,00

06-02-1

+500.000,00

08-02-2

-37.300.245,28

09-01-1

-31.500,00

09-01-2

+30.000,00

09-02-1

+300.000,00

09-02-2

-100.000,00

09-04-2

-4.659.953,51

09-05-1

-277.000,00

09-05-2

-28.927.942,05

10-01-1

-845.996,00

10-01-2

+605.000,00

10-02-1

+14.129.436,83

10-05-1

+2.620.000,00

10-05-2

-109.208.049,57

11-01-1

+2.900.000,00

11-01-2

-2.000.000,00

12-01-1

+50.000,00

12-02-1

+38.000.177,75

12-03-1

+26.250,00

12-03-2

-11.300.000,00

12-05-1

+22.289.129,51

12-05-2

+2.433.988,00

12-07-1

+4.822,25

13-01-1

+12.566.012,00

14-01-2

-20.126.398,32

14-02-1

+1.760.000,00

14-02-2

-650.884,71

14-03-2

-9.245.447,01

15-02-1

-1.640.166,63

15-02-2

-124.379,00

15-03-1

+57.000,00

16-01-1

+2.240.000,00

16-01-2

-163.776,22

17-01-1

+150.000,00

17-01-2

-350.000,00

18-01-1

+20.744.965,38

20-01-1

+12.666.316,29

99-01-7

+70.505.878,99

 

 

Anno 2024 - competenza

Missione - Programma - Titolo

Importo

01-06-1

-5.728.272,00

01-06-2

+29.482.260,22

04-02-1

+376.091,27

04-02-2

+26.000,00

04-04-2

+683.873,45

05-02-2

-500,00

06-01-2

+3.261.158,16

06-02-2

+500,00

09-01-1

-50.000,00

09-02-1

+50.000,00

10-01-1

+100.000,00

10-01-2

+8.000.000,00

10-02-1

-2.401.881,20

10-05-2

+37.292.260,22

12-02-1

+1.964.321,40

12-03-2

+0,00

14-03-2

-557.000,00

15-02-1

-312.091,27

15-02-2

-90.000,00

16-01-2

-126.873,45

17-01-1

+150.000,00

17-01-2

-150.000,00

18-01-2

+20.000.000,00

20-01-1

+8.030.153,20

 

 

Anno 2025 - competenza

Missione - Programma - Titolo

Importo

01-06-1

-5.737.206,00

01-06-2

+28.909.223,92

04-04-1

-8.000.000,00

04-04-2

+88.829,84

04-06-1

-2.000.000,00

05-02-1

-4.500.000,00

05-02-2

-500,00

06-01-2

+1.304.463,26

06-02-1

-6.700.000,00

06-02-2

+500,00

10-01-1

+80.000,00

10-01-2

+10.000.000,00

10-02-1

-80.000,00

10-05-2

+37.329.008,82

11-01-2

-18.000.000,00

12-02-1

+1.900.000,00

12-03-2

+0,00

13-02-1

-8.900.000,00

14-01-1

-4.000.000,00

14-02-1

-6.000.000,00

16-01-1

-5.000.000,00

16-01-2

-88.829,84

17-01-2

-10.000.000,00

18-01-2

+20.000.000,00

20-01-1

-23.705.490,00

20-03-2

+103.100.000,00

(2) Si dà atto che, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, con le variazioni di spesa recate al comma 1, non afferenti la spesa obbligatoria, viene istituito per l'esercizio 2025 un fondo speciale sotto la missione di spesa 20, programma 3, per un ammontare complessivo di 103.100.000,00 euro. Su tale fondo è esclusa la possibilità di imputare atti di spesa.

Art. 3 (Allegati)

(1) Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato A).

(2) Viene allegato alla presente legge il dettaglio delle variazioni apportate, riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (Allegato B).

(3) Viene allegato alla presente legge il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato H).

(4) Viene allegato alla presente legge la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 5).

(5) Viene allegato alla presente legge il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato N).

(6) Viene allegato alla presente legge il prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di indebitamento (Allegato O).

(7) Vengono allegate alla presente legge le variazioni d’interesse del Tesoriere (Allegato n. 8/1).

Art. 4 (Autorizzazione)

(1) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)

(1) Nel comma 4 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “dal beneficiario e dai suoi familiari” sono inserite le parole: “dal momento dell’annotazione tavolare del vincolo e comunque entro un mese dal rilascio della licenza d'uso, della segnalazione certificata per l’agibilità o della comunicazione di fine lavori”.

(2) Il comma 7 dell’articolo 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. Qualora le abitazioni realizzate in base al presente articolo siano cedute in proprietà, non possono essere richieste le agevolazioni edilizie per l’acquisto di abitazioni di cui al capo 6, ad eccezione di quelle previste nell’ambito del modello del risparmio edilizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera Q1).”

(3) Nel comma 1 dell’articolo 145-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “le agevolazioni di cui agli articoli 87-bis e 90” sono sostituite dalle parole: “le agevolazioni di cui all’articolo 87-bis” e alla fine del citato comma è aggiunto il seguente periodo: “Per beneficiare delle agevolazioni di cui al primo periodo gli enti devono essere proprietari dell’area edificabile al momento della presentazione della domanda di assegnazione formale da parte della Giunta provinciale”.

(4) Dopo l’articolo 145-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 145/quater (Norma transitoria all’articolo 90, comma 7)

1. L’accesso al mutuo agevolato nell’ambito del modello del risparmio edilizio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera Q1), può essere richiesto anche dai soci di quelle cooperative del ceto medio che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già presentato domanda o siano già state ammesse a un contributo ai sensi dell’articolo 90, ma non abbiano ancora proceduto all’assegnazione degli alloggi ai singoli soci.”

(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.000.000,00 euro per l’anno 2023, in 1.000.000,00 euro per l’anno 2024 e in 0,00 euro per l’anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 6 (Modifiche della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“1. Eventuali spese sostenute dai singoli corpi dei vigili del fuoco volontari per interventi nel proprio comune e alle quali non possono fare fronte con le dotazioni previste nel proprio bilancio sono rimborsate dal loro comune.”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Se i singoli corpi dei vigili del fuoco volontari sostengono costi considerevoli per interventi al di fuori del proprio comune, tali costi sono rimborsati agli stessi dal comune in cui si è svolto l’intervento. L’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari determina d’intesa con il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano l'importo al di sopra del quale i costi sono da classificare come considerevoli.”

(3) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 44 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è abrogata.

(4) Dopo il comma 1 dell’articolo 44 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. Il Corpo permanente dei vigili del fuoco può inoltre fornire il servizio antincendio presso l’aeroporto civile di Bolzano nelle forme e nei modi prescritti dalla normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza aeroportuale. Le modalità e le condizioni di fornitura del servizio sono da concordare con apposita convenzione, da stipulare con il gestore dell’aeroporto.”

(5) Dopo il comma 4 dell’articolo 53 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Le attività di soccorso dei vigili del fuoco volontari al di fuori della provincia di Bolzano sono coordinate dall’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, previa autorizzazione dell’assessore provinciale competente. Le spese sostenute in occasione dei viaggi di andata e ritorno dal luogo dell’intervento, ammissibili a rimborso ai sensi dell’articolo 40, commi 1 e 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche, sono a carico dell’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari.”

(6) Il comma 2 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“2. La formazione può anche comprendere periodi formativi presso altre istituzioni, scuole o altri centri di formazione situati in e fuori provincia o all'estero. Tale formazione può essere finanziata fino al 100 per cento dalla Scuola provinciale antincendi.”

(7) Nel comma 6 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, dopo le parole: “L'attività di formazione”, sono inserite le parole: “presso la Scuola provinciale antincendi”.

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, “Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo”)

(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“6. Al fine di mitigare il rischio di dissesto idrogeologico, l’Agenzia per la Protezione civile è autorizzata a eseguire interventi in amministrazione diretta, per importi non superiori a 500.000,00 euro per singolo contratto, finalizzati alla sistemazione del territorio all’interno di aree con grado di rischio rilevante, previamente individuate in un apposito piano approvato dalla Giunta provinciale.”

(2) Il comma 10 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è così sostituito:

“10. I provvedimenti di cui al presente articolo non sono soggetti alle norme della legge provinciale sui masi chiusi.”

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)

(1) La lettera f) del comma 1 dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è così sostituita:

“f) allo svolgimento di iniziative di informazione e sensibilizzazione della popolazione su temi di interesse sociale e sui servizi sociali, nonché di attività formative per le persone interessate ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno e di attività di aggiornamento per gli amministratori di sostegno già nominati,”.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20.000,00 euro per l’anno 2023, in 20.000,00 euro per l’anno 2024 e in 20.000,00 euro per l’anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, “Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell’Amministrazione provinciale”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

“2. Le funzioni di amministrazione attiva di cui al comma 1 comprendono la stipula di contratti di importo inferiore alla soglia UE e di contratti di importo superiore alla soglia UE, che non siano di particolare rilevanza, nonché l’autorizzazione alla registrazione nelle scritture contabili dell’impegno di spesa e dell’atto di liquidazione.”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

“2. Le funzioni di amministrazione attiva di cui al comma 1 comprendono la stipula di contratti di importo inferiore alla soglia UE nonché l’autorizzazione alla registrazione nelle scritture contabili dell’impegno di spesa e dell’atto di liquidazione.”

(3) Il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, è così sostituito:

“2. La contrattazione collettiva garantisce che la retribuzione di risultato ammonti, in caso di pieno raggiungimento dei risultati concordati, ad almeno il 20 per cento della retribuzione complessiva del/della dirigente, composta dal trattamento fondamentale, dalla retribuzione di posizione parte fissa e dalla retribuzione di posizione parte variabile, al netto dell’eventuale incremento della retribuzione di risultato di cui all’articolo 20.”

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16, “Legge di stabilità provinciale per l‘anno 2023”)

(1) Nel comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16, le parole: “la spesa massima di 8.000.000,00 euro per l’anno 2023” sono sostituite dalle parole: “la spesa massima di 15.000.000,00 euro per l’anno 2023”.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 7.000.000,00 euro per l’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 11 (Disposizioni per fronteggiare l’aumento dei prezzi negli appalti pubblici di lavori)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano e le sue società in house provvedono al pagamento, in favore degli appaltatori di lavori pubblici aggiudicati in base ad offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, delle somme destinate a compensare la maggiore onerosità subita dagli stessi, determinate dal direttore/dalla direttrice dei lavori e convalidate dal/dalla responsabile unico/unica del procedimento, per il periodo e nella misura previsti all’articolo 26, comma 1, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modifiche. A seguito dell’eventuale trasferimento da parte dello Stato delle risorse destinate a compensare gli aumenti dei prezzi degli appalti pubblici di lavori, gli enti sopra indicati provvedono all’iscrizione in entrata delle medesime a copertura delle minori entrate derivanti da debito autorizzato e non contratto.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 31.930.817,61 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 12 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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ActionActionw''') Legge provinciale 9 gennaio 2023, n. 1
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ActionActionArt. 1 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)
ActionActionArt. 2 (Variazioni allo stato di previsione delle spese)
ActionActionArt. 3 (Allegati)
ActionActionArt. 4 (Autorizzazione)
ActionActionArt. 5 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)
ActionActionArt. 6 (Modifiche della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”)
ActionActionArt. 7 (Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, “Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo”)
ActionActionArt. 8 (Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)
ActionActionArt. 9 (Modifica della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, “Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell’Amministrazione provinciale”)
ActionActionArt. 10 (Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16, “Legge di stabilità provinciale per l‘anno 2023”)
ActionActionArt. 11 (Disposizioni per fronteggiare l’aumento dei prezzi negli appalti pubblici di lavori)
ActionActionArt. 12 (Entrata in vigore)
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ActionActiony''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 16
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ActionActionb'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22
ActionActionc'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23
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