(1) Nel comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16, le parole: “la spesa massima di 8.000.000,00 euro per l’anno 2023” sono sostituite dalle parole: “la spesa massima di 15.000.000,00 euro per l’anno 2023”.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 7.000.000,00 euro per l’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.