(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“6. Al fine di mitigare il rischio di dissesto idrogeologico, l’Agenzia per la Protezione civile è autorizzata a eseguire interventi in amministrazione diretta, per importi non superiori a 500.000,00 euro per singolo contratto, finalizzati alla sistemazione del territorio all’interno di aree con grado di rischio rilevante, previamente individuate in un apposito piano approvato dalla Giunta provinciale.”
(2) Il comma 10 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è così sostituito:
“10. I provvedimenti di cui al presente articolo non sono soggetti alle norme della legge provinciale sui masi chiusi.”