(1) Nel comma 4 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “dal beneficiario e dai suoi familiari” sono inserite le parole: “dal momento dell’annotazione tavolare del vincolo e comunque entro un mese dal rilascio della licenza d'uso, della segnalazione certificata per l’agibilità o della comunicazione di fine lavori”.
(2) Il comma 7 dell’articolo 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“7. Qualora le abitazioni realizzate in base al presente articolo siano cedute in proprietà, non possono essere richieste le agevolazioni edilizie per l’acquisto di abitazioni di cui al capo 6, ad eccezione di quelle previste nell’ambito del modello del risparmio edilizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera Q1).”
(3) Nel comma 1 dell’articolo 145-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “le agevolazioni di cui agli articoli 87-bis e 90” sono sostituite dalle parole: “le agevolazioni di cui all’articolo 87-bis” e alla fine del citato comma è aggiunto il seguente periodo: “Per beneficiare delle agevolazioni di cui al primo periodo gli enti devono essere proprietari dell’area edificabile al momento della presentazione della domanda di assegnazione formale da parte della Giunta provinciale”.
(4) Dopo l’articolo 145-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 145/quater (Norma transitoria all’articolo 90, comma 7)
1. L’accesso al mutuo agevolato nell’ambito del modello del risparmio edilizio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera Q1), può essere richiesto anche dai soci di quelle cooperative del ceto medio che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già presentato domanda o siano già state ammesse a un contributo ai sensi dell’articolo 90, ma non abbiano ancora proceduto all’assegnazione degli alloggi ai singoli soci.”
(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.000.000,00 euro per l’anno 2023, in 1.000.000,00 euro per l’anno 2024 e in 0,00 euro per l’anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.