1. Il presente accordo disciplina nell‘ambito dell’accordo provinciale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private in provincia di Bolzano la parte relativa all’erogazione degli alimenti (successivamente denominati “prodotti”) con dicitura “senza glutine, specificatamente formulati per celiaci” o “senza glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine” alle e ai pazienti affetti da celiachia secondo le disposizioni provinciali vigenti in materia.