1. Per qualsiasi tipo di illuminazione a scopo decorativo, di edifici e di beni architettonici ed artistici sono da osservare le seguenti norme tecniche:
a) L’illuminazione deve essere spenta tra le ore 23:00 e le ore 6:00, con l'eccezione dell’illuminazione di attività aperte in tale fascia oraria, per le quali lo spegnimento può essere posticipato al momento della chiusura ovvero l’accensione anticipata al momento dell’apertura. L’eccezione non è applicabile alle strutture ricettive.
b) Per edifici e beni architettonici ed artistici la luminanza delle aree illuminate non può superare 2 cd/m².
c) Le sorgenti luminose di nuova installazione devono avere una temperatura di colore massima di 3000 K.
d) Le sorgenti luminose di nuova installazione per illuminazione decorativa, di edifici, nonché di beni architettonici ed artistici devono avere un indice di resa cromatica CRI superiore a 80.
e) La luce emessa dalle sorgenti deve rimanere all’interno dell’area da illuminare. Per l’illuminazione di edifici dal basso verso l’alto, le pareti esterne dell’edificio possono essere illuminate fino ad un metro sotto la base del tetto.
2. L’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di cui al presente comma deve avvenire entro un anno dall’entrata in vigore dei presenti criteri. L’illuminazione natalizia, collegata all’illuminazione stradale, deve essere adeguata all’obbligo di spegnimento di cui al comma 1, lettera a) entro tre anni dall’entrata in vigore dei presenti criteri.