1. L’illuminazione delle vetrine deve essere spenta tra le ore 23:00 e le ore 6:00, con l'eccezione dell’illuminazione delle vetrine di attività aperte in tale fascia oraria, per le quali lo spegnimento può essere posticipato al momento della chiusura ovvero l’accensione anticipata al momento dell’apertura.
2. L’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di cui al presente articolo deve avvenire entro un anno dall’entrata in vigore dei presenti criteri.