1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4 e successive modifiche sono definiti i criteri per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica nonché per il graduale adeguamento degli impianti di illuminazione esterna pubblica esistenti.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4 e successive modifiche sono definiti i criteri per lo spegnimento dell’illuminazione delle insegne, delle insegne e scritte dotate di illuminazione propria, di qualsiasi tipo di illuminazione decorativa, l’illuminazione delle vetrine di esposizione nonché dei beni architettonici e artistici nelle ore notturne. É esclusa dalle regolamentazioni sugli orari di spegnimento di cui agli articoli 7, 8 e 9 dei presenti criteri, qualsiasi tipologia di illuminazione per la sicurezza pubblica e per i servizi pubblici.