1. Possono essere soggetti proponenti, purché aventi sede legale e operativa nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano:
a) organizzazioni di rappresentanza agricole ed agroalimentari;
b) organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute ai sensi della normativa nazionale o comunitaria;
c) consorzi di tutela riconosciuti (art. 14, L. 526/1999 e art. 41, L. 238/2016) e loro associazioni;
d) associazioni di categoria di agricoltori.
2. Possono essere soggetti aderenti, oltre alle categorie già menzionate in qualità di soggetti proponenti:
a) imprese agricole singole ed associate, iscritte alla C.C.I.A.A.;
b) imprese di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
c) società cooperative;
d) enti locali; enti di ricerca e università, enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici provinciali che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario.
3. I soggetti aderenti devono avere sede operativa nel territorio del distretto, ad eccezione degli enti di ricerca e delle università che possono avere sede in altre regioni e province.