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Delibera 29 marzo 2022, n. 213
Caratteristiche dei distretti del cibo e criteri per la loro individuazione

Allegato A

Caratteristiche dei distretti del cibo e criteri per la loro individuazione

Articolo 1
Oggetto

Il presente provvedimento disciplina ai sensi dell’articolo 1quater della legge provinciale 1999, n. 10, e successive modifiche, le caratteristiche dei distretti del cibo operanti a livello provinciale nonché i criteri per la loro individuazione.

Articolo 2
Finalità

Per promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, garantire la sicurezza alimentare, ridurre l’impatto ambientale e lo spreco alimentare, salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità favorendo l’integrazione di filiera, la Provincia promuove la sottoscrizione di accordi di distretto tra i diversi soggetti operanti nel territorio dei singoli distretti del cibo.

Articolo 3
Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione dei presenti criteri si intende per:

a) “Accordo di distretto”, l’accordo sottoscritto dai diversi soggetti operanti nel territorio del distretto del cibo,

b) “Soggetto proponente”, soggetto individuato tra i sottoscrittori dell’accordo di distretto che assume il ruolo di referente nei confronti della pubblica amministrazione circa l’esecuzione del piano di attività del distretto, nonché di rappresentanza dei soggetti aderenti al distretto per tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.

c) “Soggetti aderenti”, i soggetti sottoscrittori dell’accordo di distretto,

d) “Soggetti della filiera”, le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agro-energetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione,

e) “Prodotti agricoli”, i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari,

f) “Trasformazione di prodotti agricoli”, qualsiasi trattamento subìto da un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo o è trasformato in un prodotto non agricolo per il quale troveranno applicazione le condizioni di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita,

g) “Commercializzazione di prodotti agricoli”, la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita,

h) “Settore agricolo”, l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Articolo 4
Tipologie di distretti

1. I distretti del cibo operanti a livello provinciale devono avere, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le seguenti caratteristiche:

a) essere sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

b) essere sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

c) essere sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.

Articolo 5
Ambito operativo

1. I distretti del cibo di cui all’articolo 4 possono costituirsi sull’intero territorio provinciale in funzione della tipologia di distretto, delle caratteristiche e delle finalità per cui è costituito

Articolo 6
Soggetto proponente e soggetti aderenti

1. Possono essere soggetti proponenti, purché aventi sede legale e operativa nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano:

a) organizzazioni di rappresentanza agricole ed agroalimentari;

b) organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute ai sensi della normativa nazionale o comunitaria;

c) consorzi di tutela riconosciuti (art. 14, L. 526/1999 e art. 41, L. 238/2016) e loro associazioni;

d) associazioni di categoria di agricoltori.

2. Possono essere soggetti aderenti, oltre alle categorie già menzionate in qualità di soggetti proponenti:

a) imprese agricole singole ed associate, iscritte alla C.C.I.A.A.;

b) imprese di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

c) società cooperative;

d) enti locali; enti di ricerca e università, enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici provinciali che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario.

3. I soggetti aderenti devono avere sede operativa nel territorio del distretto, ad eccezione degli enti di ricerca e delle università che possono avere sede in altre regioni e province.

Articolo 7
Requisiti

1. Il distretto deve rappresentare un’azione aggregante e agevolare il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari che vada oltre/o non si limiti a identificarsi con una sola denominazione di origine o indicazione geografica.

2. L’identificazione del distretto deve avvenire nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) corrispondere a una delle tipologie di cui all’articolo 4 e rappresentare uno o più prodotti agricoli e/o alimentari/agroalimentari;

b) operare nell’ambito operativo di cui all’articolo 5 e dimostrare di operare in un territorio definito, inteso quale area geografica che può comprendere parte o tutto il territorio provinciale;

c) dimostrare di essere rappresentativo della produzione agricola e agroalimentare realizzata nel territorio del distretto. La rappresentatività è dimostrata con parametri coerenti con le finalità del distretto utilizzando dati ufficiali desunti da banche dati istituzionali. Il distretto è ritenuto rappresentativo se il parametro scelto dal soggetto candidato rappresenta una quota significativa del territorio definito. In alternativa, il distretto deve aggregare almeno 20 imprese;

d) dimostrare di avere regole di relazione e funzionamento vincolanti per coloro che partecipano al distretto, attraverso l’adozione dell’accordo di cui all’articolo 8;

e) costituirsi in una delle seguenti forme: Associazione, Consorzio, Società consortile o Società cooperativa.

Articolo 8
Accordo di distretto

1. L’accordo di distretto deve individuare il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma di distretto, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti aderenti.

2. Nell'accordo i soggetti aderenti individuano, in particolare:

a) la denominazione del distretto;

b) l'ambito territoriale interessato dal distretto;

c) la forma giuridica, conforme al Codice civile, che il distretto assume a seguito del riconoscimento.

Articolo 9
Programma di distretto

1. Il programma di distretto prevede:

a) un’analisi di sintesi degli aspetti geografici, paesaggistico-ambientali, socioeconomici, culturali e di qualità alimentare del territorio, con l’indicazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi del distretto sul territorio,

b) un’analisi dei bisogni del contesto di riferimento del distretto e gli obiettivi specifici che si intendono proseguire;

c) le attività e le azioni da mettere in atto per il raggiungimento degli obiettivi del distretto nonché i risultati e i vantaggi attesi per il territorio distrettuale,

d) il cronoprogramma di massima delle attività e delle azioni e la loro durata;

e) il ruolo dei soggetti aderenti all'accordo e la descrizione delle azioni che realizzano.

2. Nel corso del periodo di validità il Programma di distretto può essere aggiornato, su proposta del soggetto proponente o di altro soggetto aderente e deve essere approvato dall'Assemblea di distretto.

Articolo 10
Domanda per l’individuazione del distretto e istruttoria della domanda

1. La domanda per l’individuazione del distretto, redatte sul modulo predisposto dall’ufficio competente, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura e essere sottoscritte dal soggetto proponente.

2. Alla domanda per l’individuazione del distretto deve essere allegata la seguente documentazione:

a) l’accordo di distretto,

b) il programma di distretto,

c) lo Statuto, se previsto dalla forma giuridica prescelta per il distretto,

d) il mandato di rappresentanza.

3. L’istruttoria della domanda di individuazione del distretto del cibo prevede la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 7, la completezza della documentazione allegata nonché la coerenza delle attività agli obiettivi del programma di distretto.

Articolo 11
Individuazione del distretto

1. Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, qualora il distretto del cibo debba ancora costituirsi, il richiedente entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito stesso, dovrà trasmettere alla Ripartizione provinciale competente gli atti relativi alla costituzione del Distretto e lo statuto approvato e sottoscritto dagli aderenti e dai partner.

2. Dopo aver ricevuto tutta la documentazione la Ripartizione competente provvederà ad emettere l’atto di individuazione del distretto del cibo che verrà trasmesso al richiedente ed al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per tutti gli adempimenti successivi di competenza.

 

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