1. La domanda per l’individuazione del distretto, redatte sul modulo predisposto dall’ufficio competente, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura e essere sottoscritte dal soggetto proponente.
2. Alla domanda per l’individuazione del distretto deve essere allegata la seguente documentazione:
a) l’accordo di distretto,
b) il programma di distretto,
c) lo Statuto, se previsto dalla forma giuridica prescelta per il distretto,
d) il mandato di rappresentanza.
3. L’istruttoria della domanda di individuazione del distretto del cibo prevede la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 7, la completezza della documentazione allegata nonché la coerenza delle attività agli obiettivi del programma di distretto.