1. Nelle scuole dell’infanzia della provincia l’assegnazione dei posti vacanti e dei posti di supplenza del personale assente, che sono ancora disponibili dopo l’assegnazione dei posti corrispondenti alle disposizioni dei Capi I e II, avviene con incarichi annuali e con l’assunzione di personale supplente ai sensi del presente Capo III.
2. L’assegnazione dei relativi posti avviene per ogni anno scolastico secondo una graduatoria provinciale.
3. L’assunzione a tempo determinato avviene in base a graduatorie distinte per profilo professionale e lingua della scuola dell’infanzia (tedesco, italiano, ladino).