1. I soggetti ospitanti possono attivare contemporaneamente più tirocini, nel rispetto dei seguenti limiti espressi in rapporto al numero di dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato:
a) da 0 a 5 dipendenti: 1 tirocinante;
a) da 0 a 5 dipendenti: 1 tirocinante;
c) da 21 dipendenti e oltre: un numero di tirocinanti pari e non superiore al 10% dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore.
2. I contratti a tempo determinato rientrano nella base di calcolo per la determinazione del numero dei tirocini quando hanno data iniziale di efficacia anteriore alla data di avvio del tirocinio e data di cessazione dell’efficacia posteriore alla data di fine tirocinio
3. Per la determinazione del numero dei tirocini, i tirocini curriculari, extracurriculari, estivi e quelli a favore di persone svantaggiate sul mercato del lavoro devono essere considerati separatamente, quindi non sono cumulabili
4. Se il tirocinio è attivato in collaborazione con un altro ente (Servizi sanitari, Commissione medica, Sert, Hands, Servizi riabilitativi, Servizi psicologici e neurologici, Centro per la salute mentale), i limiti numerici di cui sopra non trovano applicazione. In tali casi la funzione tutoriale della Ripartizione Lavoro è svolta da una collaboratrice o un collaboratore del servizio inviante, che redige un progetto di inserimento e, al termine del tirocinio, una relazione finale per verificare il raggiungimento degli obiettivi del progetto.