1. La durata minima dei tirocini è di due mesi. I tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente hanno una durata minima ridotta pari a un mese. La durata dei tirocini è correlata all’entità dello svantaggio della tirocinante o del tirocinante, come definito nelle norme vigenti (articolo 2 del regolamento CE del 5 dicembre 2002, n. 2204, e successive modifiche, articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, articolo 1, quinto comma, lettera e), dell’allegato B all’accordo Stato, Regioni e Province autonome 25 maggio 2017, n. 86).
2. Per le persone disoccupate da almeno 6 mesi la durata massima del tirocinio è di 6 mesi.
3. Per le persone appartenenti alle categorie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da b) a l), anche se disoccupate, la durata massima del tirocinio è di 12 mesi.
4. Per le persone appartenenti alle categorie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da m) a n), anche se disoccupate, la durata massima del tirocinio è di 24 mesi.
5. I tirocini possono essere sospesi in caso di maternità, malattia, infortunio sul lavoro o altri eventi di durata superiore ai 30 giorni, previa motivata richiesta da parte della tirocinante o del tirocinante al tutor aziendale e al personale incaricato di supervisionare il tirocinio presso la Ripartizione Lavoro