1. La richiesta di liquidazione del contributo deve pervenire all’Ufficio Servizio lavoro al termine del periodo minimo di assunzione successiva al tirocinio (6 mesi) e comunque non oltre 2 mesi dopo detto termine, pena la decadenza, e deve essere corredata delle informazioni e degli allegati seguenti:
a) dati personali della tirocinante o del tirocinante;
b) dichiarazione dalla quale risultino l’effettivo periodo in cui si è svolto il tirocinio e l’ammontare complessivo dell’indennità di partecipazione;
c) scheda di valutazione compilata e sottoscritta;
d) copia dei cedolini di pagamento o di altra documentazione idonea a comprovare l’effettivo ed integrale pagamento dell’indennità di partecipazione durante il tirocinio;
e) dichiarazione della tirocinante o del tirocinante in merito al percepimento dell’indennità
di partecipazione;
f) dichiarazione sostitutiva relativa all’applicazione o non applicazione della ritenuta d’acconto da parte del soggetto ospitante;
g) dichiarazione dalla quale risulti che non sono state presentate altre domande di contributo.
2. L’Ufficio Servizio lavoro esamina i documenti e dopo aver accertato che l’indennità di partecipazione convenuta è stata versata, che la durata effettiva del tirocinio coincide almeno con quella minima prevista dall’articolo 3, che la tirocinante o il tirocinante è stato assunto con contratto di lavoro subordinato e che il rapporto di lavoro ha avuto una durata di almeno 6 mesi, provvede alla liquidazione del contributo commisurandolo agli effettivi importi versati.
3. Il contributo è erogato solo se di importo superiore a 50 euro. Il contributo non può superare l’importo del compenso lordo dichiarato nella domanda di contributo e già impegnato. Importi le cui prime due cifre decimali sono pari o superiori a 50 centesimi sono arrotondati all’euro superiore, importi con decimali pari o inferiori a 49 centesimi all’euro inferiore.
4. Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri si applica la vigente normativa europea, statale e provinciale.