1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, comma 6, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”, e successive modifiche, ai fini della determinazione del numero dei posti macchina necessari, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e dei relativi accessori è calcolata nella misura di due decimi della superficie di vendita totale.
2. Per il numero dei posti macchina necessari in relazione alla superficie di vendita di cui al comma 1, si fa riferimento all’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 17.